Il Giudizio di Idoneità
L'articolo 41 del decreto legislativo 81/08 dice che "il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi: idoneità'; idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni; inidoneità' temporanea; inidoneità permanente".
Il datore di lavoro attua quindi le misure indicate dal Medico competente, come indicato dall'articolo 18 che lo obbliga "nell'affidare i compiti ai lavoratori, di tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza". La formulazione del giudizio di idoneità di un lavoratore a svolgere i compiti della mansione specifica cui è destinato, è il momento di maggior responsabilità della funzione del medico competente perché' con tale giudizio egli stabilisce quale sia il livello di esposizione ad un rischio professionale che, per le sue condizioni sia accettabile, senza causare danni alla sua salute fisica o psichica.
Il rischio professionale è la probabilità che lo svolgimento di una mansione lavorativa possa causare un danno alla salute del lavoratore. Il rischio è correlato allo svolgimento di lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi; l'uso di determinate attrezzature di lavoro, come quelle munite di videoterminale; l'uso di macchine che producono rumore, polveri o vibrazioni; l'impiego di sostanze chimiche e pericolose. Il giudizio di idoneità viene riportato su un certificato una copia del quale è destinata al datore di lavoro ed una al lavoratore, che ha trenta giorni di tempo per un eventuale ricorso contro tale giudizio.